Art. 26.
(Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza).

      1. È istituita la Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza, di seguito denominata «Commissione presidenziale», con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l'attività del Segretariato generale del CESIS per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni ad esso conferite.
      2. La Commissione presidenziale è costituita dal Presidente e da quattro membri scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, che abbiano cessato o cessino dall'esercizio

 

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della professione. Per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario, amministrativo e contabile, essa è integrata da altri due membri, scelti tra dirigenti generali a riposo della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del tesoro e della Banca d'Italia.
      3. Il Presidente e i membri della Commissione presidenziale sono nominati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto.
      4. Il Presidente e i membri della Commissione presidenziale durano in carica tre anni.
      5. La Commissione presidenziale, qualora ritenga che il reclamo non sia manifestamente pretestuoso o infondato, dispone una inchiesta. Il segretario generale del CESIS ed il SIS devono collaborare con la Commissione presidenziale e fornirle qualunque informazione richieda.
      6. La Commissione presidenziale riferisce al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri sui risultati della sua inchiesta, anche proponendo l'adozione di misure generali e specifiche.
      7. Al Presidente della Commissione presidenziale e ai suoi membri è attribuito un trattamento economico pari rispettivamente a quello del vice presidente e dei membri non togati del Consiglio superiore della magistratura.
      8. Le norme per l'attività della Commissione presidenziale sono adottate, sentita la Commissione stessa, con regolamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica.